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La riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono attingendo dalle liste di mobilità è inapplicabile, per effetto di interpretazione autentica dell'art. 8 della legge 223/1991 ad opera dell'art. 68, comma 6, della legge 388/2000, ai premi assicurativi dovuti all'Inail, non solo con riferimento alle assunzioni a tempo determinato previste dall'art. 8, ma anche alle assunzioni a tempo indeterminato cui si riferisce l'art. 25 della legge 223/1991. Questo quanto ribadito dalla sentenza della Corte di Cassazione Civile, sezione Lavoro, nella sentenza n. 17803 del 17 Ottobre 2012.